PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti che eseguono corsi di divulgazione aeronautica finalizzati ad incrementare la sicurezza del volo e dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 5, di servizi diretti ad individuare e neutralizzare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza del trasporto aereo.
      2. La prestazione dei servizi di cui al comma 1 è considerata attività privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Art. 2.
(Attività di individuazione e neutralizzazione delle situazioni di rischio per la sicurezza del trasporto aereo).

      1. Le compagnie aeree sono tenute ad affidare esclusivamente agli istituti e ai soggetti di cui all'articolo 1 le seguenti attività:

          a) individuazione preventiva della presenza di passeggeri capaci di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza del trasporto aereo;

          b) interazione con il comandante dell'equipaggio e con gli assistenti di volo per la gestione di situazioni di crisi;

          c) interdizione, anche mediante l'uso della forza, all'accesso nella cabina di pilotaggio da parte di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del trasporto aereo.

 

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      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le tipologie di servizi con le quali gli istituti e i soggetti di cui al comma 1 possono assolvere i loro compiti e i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva.

Art. 3.
(Istituti che eseguono corsi di divulgazione aeronautica finalizzati ad incrementare la sicurezza del trasporto aereo).

      1. Gli istituti che eseguono corsi di divulgazione aeronautica finalizzati ad incrementare la sicurezza del trasporto aereo sono imprese che operano in base a rapporti giuridici di diritto privato.
      2. Il servizio svolto dagli istituti di cui al comma 1 non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.

Art. 4.
(Requisiti).

      1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 è necessario che i soggetti interessati di cui all'articolo 1:

          a) abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 5, comma 1;

          b) siano capaci di agire;

          c) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

          d) conoscano la lingua inglese;

          e) conoscano la normativa statale, europea e internazionale relativa alla repressione dei reati contro la navigazione aerea;

 

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          f) conoscano i sistemi e le procedure dell'aeromobile sul quale si trovano ad operare;

          g) siano capaci di analizzare il comportamento umano e di interpretare i segnali non verbali che sfuggono al controllo della volontà umana;

          h) abbiano conseguito un effettivo apprendimento delle tecniche di disarmo di soggetti pericolosi e di neutralizzazione delle situazioni di pericolo.

Art. 5.
(Formazione).

      1. I corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di esperto nella individuazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza del trasporto aereo rientrano nelle competenze degli istituti di cui all'articolo 1.
      2. Per potere accedere al corso di formazione di cui al comma 1 occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere raggiunto la maggiore età;

          b) avere assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

          c) non avere riportato condanna per delitto colposo;

          d) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6.
(Controlli).

      1. Gli istituti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'ENAC e al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale.

 

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Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.